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Cos'è il Decreto FER?

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OTT

Cos'è il Decreto FER?

Cos'è il Decreto FER?

Aggiornamento Ottobre 2024:   Tutto ciò che devi sapere sul Decreto FER X: guida completa alle nuove normative nella produzione di energia rin...
Aggiornamento Ottobre 2024:
 

Tutto ciò che devi sapere sul Decreto FER X: guida completa alle nuove normative nella produzione di energia rinnovabile in Italia

Se hai sentito parlare del Decreto FER X e sei curioso di scoprire come accedere agli incentivi nella produzione di energia rinnovabile in Italia, sei nel posto giusto. Questo articolo ti fornirà una panoramica dettagliata dei punti chiave del decreto e ti guiderà attraverso le procedure competitive e le modalità per presentare la domanda per gli incentivi.

 

Il Decreto FER X segna una svolta nel settore dell'energia rinnovabile in Italia, introducendo nuove regole e incentivi per promuovere la produzione di energia verde. Tra i punti salienti ci sono il potenziamento delle tariffe incentivanti e la semplificazione delle procedure amministrative, offrendo numerose opportunità per chi intende investire nella produzione di energia pulita.

In questo articolo esploreremo i principali cambiamenti introdotti dal Decreto FER X, fornendo una guida completa su come partecipare alle procedure competitive e accedere agli incentivi per il fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

Decreto FER X: incentivi per l'energia rinnovabile in Italia

Il Decreto FER X rappresenta un'importante misura per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel Paese, e sarà uno degli strumenti chiave per la transizione energetica italiana. Il decreto, che entrerà in vigore nel 2024, è stato pensato per promuovere la produzione di energia elettrica da fonti come il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e il trattamento dei gas residui provenienti da processi di depurazione.

Quando entrerà in vigore il Decreto FER X?

La bozza del Decreto FER X, pubblicata il 7 ottobre 2024, è attualmente in fase di approvazione e dovrà superare la notifica alla Commissione Europea per garantire il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Una volta ottenuta l'approvazione, sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e il decreto diventerà operativo. Le prime procedure competitive per l'accesso agli incentivi potrebbero essere lanciate nel 2025, permettendo a chi soddisfa i requisiti di presentare la domanda per gli incentivi.

Incentivi e meccanismi di supporto del Decreto FER X

Il Decreto FER X ha come obiettivo principale quello di incentivare la realizzazione e il miglioramento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Le tariffe incentivanti previste per il periodo 2024-2025 offrono importanti opportunità per gli investitori, in particolare per chi si occupa di fotovoltaico, eolico, idroelettrico e trattamento di gas da depurazione.

Le tariffe di incentivazione per il periodo 2024-2025 sono le seguenti:

  • Fotovoltaico: 85 €/MWh
  • Eolico: 80 €/MWh
  • Idroelettrico: 110 €/MWh
  • Gas residui da depurazione: 100 €/MWh
Nuovi Incentivi con il decreto Fer

Chi può accedere agli incentivi del Decreto FER X?

Il Decreto FER X prevede due modalità principali di accesso agli incentivi:

  1. Impianti fino a 1 MW di potenza: questi impianti possono accedere direttamente agli incentivi senza dover partecipare a gare o aste, semplificando così il processo per chi desidera sfruttare gli incentivi.

  2. Impianti superiori a 1 MW di potenza: per questi impianti, l'accesso agli incentivi avviene tramite procedure competitive gestite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Sarà quindi necessario partecipare a una gara per ottenere il sostegno economico.

 

Contingenti di potenza per il periodo 2024-2025

Per il periodo 2024-2025, il Decreto FER X stabilisce i seguenti contingenti di potenza incentivata:

  • Fotovoltaico: 10 GW
  • Eolico: 4 GW
  • Idroelettrico: 0,63 GW
  • Gas residui da depurazione: 0,02 GW

Questi contingenti dimostrano l’impegno dell’Italia verso l’espansione delle fonti di energia rinnovabile, con una particolare attenzione al fotovoltaico e all’eolico, che sono tra le tecnologie più diffuse e supportate.

 

Come presentare la domanda per gli incentivi del Decreto FER X

Per poter partecipare alle procedure competitive previste dal decreto e ottenere gli incentivi, i proponenti devono seguire un iter preciso, presentando la documentazione richiesta al GSE. Tra i documenti necessari per la domanda per gli incentivi, troviamo:

  • Titolo abilitativo per la costruzione e gestione dell’impianto.
  • Preventivo di connessione alla rete elettrica.
  • Dichiarazione di capacità finanziaria.
  • Rispetto dei requisiti DNSH (Do No Significant Harm), per garantire che non vi siano danni significativi all'ambiente.
  • Cauzione definitiva pari al 10% del costo complessivo dell’investimento.

 

Obiettivi del Decreto FER X

Il Decreto FER X si inserisce nella più ampia strategia italiana per la decarbonizzazione e l’indipendenza energetica entro il 2030. Gli incentivi mirano a:

  • Ridurre le emissioni di CO2.
  • Aumentare la produzione di energia da fonti pulite come il fotovoltaico.
  • Migliorare la sicurezza energetica.
  • Ridurre i costi per i consumatori finali.

 

FAQ sul Decreto FER X

  • Quando entra in vigore il Decreto FER X? Il decreto entrerà in vigore nel 2024, con incentivi validi fino al 31 dicembre 2025.

  • Quali sono le tariffe incentivanti previste? Le tariffe incentivanti variano per tecnologia: fotovoltaico (85 €/MWh), eolico (80 €/MWh), idroelettrico (110 €/MWh) e gas residui da depurazione (100 €/MWh).

  • Come si accede agli incentivi del Decreto FER X? Impianti fino a 1 MW accedono direttamente agli incentivi, mentre per impianti superiori a 1 MW è necessario partecipare alle procedure competitive organizzate dal GSE.
  • Quali sono i contingenti di potenza? Il fotovoltaico avrà un contingente di 10 GW, seguito dall’eolico con 4 GW, idroelettrico con 0,63 GW e gas residui con 0,02 GW.

Il Decreto FER X rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole investire nelle energie rinnovabili in Italia. Grazie a tariffe incentivanti vantaggiose e meccanismi di accesso semplificati, l’Italia è pronta a fare un passo avanti significativo nella transizione energetica, con effetti positivi per l'ambiente e l'economia.

SCARICA QUI LA NUOVA BOZZA DEL DECRETO FER X (7 ottobre 2024)

 

 

 

↓ Versione precedente - 2019

 

Che cos'è il Decreto FER?

Il Decreto FER (Fonti di Energia Rinnovabile) è un decreto che mira a sostenere la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili di vario tipo (fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas), in linea con gli obiettivi europei per il 2020 e il 2030, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano efficacia, efficienza e sostenibilità, sia ambientale che delle spese incentivanti.

Il decreto è stato ideato dal Ministero dello Sviluppo Economico per allineare il nostro paese agli obiettivi europei, come la produzione di 12 TWh da fonti rinnovabili. Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, il governo ha definito una serie di incentivi che promuovono l'adozione e l'uso delle fonti di energia rinnovabile, come il fotovoltaico. Tutti questi incentivi rientrano sotto il nome di Decreto FER.

Come sono organizzati i bandi?

I bandi relativi al Decreto FER sono organizzati in 4 gruppi, ognuno dei quali prende in considerazione una fonte rinnovabile e le sue specifiche caratteristiche.

Procedura n. Data di apertura del bando
1 30 settembre 2019
2 31 gennaio 2020
3 31 maggio 2020
4 30 settembre 2020
5 31 gennaio 2021
6 31 maggio 2021
7 30 settembre 2021

 

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, questi rientrano nei gruppi A e A2. Gli impianti fotovoltaici di questi gruppi sono impianti in cui i moduli fotovoltaici vengono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è stata effettuata la completa rimozione di eternit o amianto. La superficie dei moduli non può essere maggiore di quella della copertura rimossa. Ogni bando fa riferimento a un valore di potenza specifico reso disponibile.

Procedura n. Gruppo A [MW] Gruppo A2 [MW]
1 45 100
2 45 100
3 100 100
4 100 100
5 120 100
6 120 100
7 240 200
TOTALE 770 800

 

Esaminiamo nello specifico i dettagli del decreto relativi al fotovoltaico.

Fotovoltaico: i requisiti per gli incentivi del Decreto FER

Per quanto riguarda il fotovoltaico, si parla di impianti con potenza superiore a 20 kW. In particolare:

  • impianti di nuova costruzione, integralmente costruiti e riattivati, ma con potenza inferiore a 1 mW;
  • impianti soggetti a intervento di potenziamento, se la differenza tra il valore della potenza post-intervento e quella della potenza dell'intervento è inferiore a 1 mW;
  • impianti soggetti a ricostruzione con potenza inferiore a 1 mW.

Tutti i dettagli della procedura di iscrizione sono riportati nella sezione "Titolo II; Procedure per l'iscrizione nel registro" del decreto. Ecco alcuni parametri per la partecipazione:

  • I lavori di costruzione, a partire dalla comunicazione di inizio lavori inviata all'amministrazione competente, sono avviati dopo l'inclusione in una posizione utile nelle graduatorie.
  • Sono richiesti i vincoli abilitativi per costruire e gestire l'impianto, inclusi i titoli concessori (se presenti) e la quota di connessione alla rete accettata in via definitiva.
  • Sono di nuova costruzione (solo per impianti fotovoltaici).
  • Devono rispettare le disposizioni riguardanti il divieto di accesso agli incentivi statali per impianti ubicati in aree agricole (solo per impianti fotovoltaici).
  • Prima di presentare una richiesta di accesso agli incentivi, il responsabile deve inserire i dati dell'impianto sulla piattaforma GAUDÍ.
  • Registri aggregati costituiti da più impianti appartenenti allo stesso gruppo di cui all'articolo 8 e con potenza unitaria superiore a 20 kW possono partecipare alle procedure, a condizione che la potenza aggregata sia inferiore a 1 MW. Ai fini del presente decreto, viene indicata la potenza aggregata.

 

E i requisiti per la partecipazione al concorso

Per completare la richiesta di partecipazione, il responsabile deve indicare l'eventuale riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento (una riduzione che non può comunque superare il 30%). Non è consentita l'integrazione della dichiarazione dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura di iscrizione.

Il GSE infine forma e pubblica la graduatoria sul suo sito in base ai seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

  • Per il gruppo A: impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree pertinenti a discariche o siti contaminati.
  • Per il gruppo A2: impianti realizzati, in ordine, su scuole, ospedali, altri edifici pubblici, altri edifici aperti al pubblico.
  • Per tutti i gruppi: sistemi connessi in parallelo alla rete elettrica e con stazioni di ricarica per auto elettriche, a condizione che la potenza totale di ricarica non sia inferiore al 30% della potenza del sistema e che ciascuna colonnina abbia una potenza non inferiore a 15 kW.
  • Maggiore riduzione percentuale offerta sulla tariffa di riferimento.
  • Per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'articolo 3, comma 10.
  • Minore valore del compenso dovuto, calcolato tenendo conto della riduzione percentuale offerta.
  • Priorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Gli impianti inseriti nelle graduatorie entro i limiti delle specifiche di quota di potenza sono ammessi all'incentivo. La graduatoria pubblicata non è soggetta a scorrimento. Il trasferimento a terzi di un impianto iscritto nei registri comporta la riduzione della tariffa spettante del 50%.

 

Quali sono gli incentivi per il fotovoltaico previsti dal Decreto FER?

La tariffa base è determinata in base alla potenza dell'impianto, sempre per impianti con una vita utile di circa 20 anni. In base a ciò, prevede tariffe incentivanti per nuovi impianti.

Fonte Rinnovabile Potenza (kW) Vita Utile degli Impianti (Anni) Tariffa (€ / MWh)
Fotovoltaico solare 20<P<100 20 105
  100<P<1000 20 90
  P≥1000 20 70

 

La tariffa spettante viene calcolata partendo dalla tariffa di riferimento, applicando una riduzione percentuale pari all'offerta di sconto presentata dal produttore, nell'ambito dell'asta o del registro.

Inoltre, la tariffa spettante viene ulteriormente ridotta, in particolare:

  • Riduzione dell'1% annuo fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta dopo 15 mesi dalla data di comunicazione dell'esito positivo delle procedure d'asta e registrazione;
  • Riduzione per mancato rispetto dei tempi massimi di avvio previsti dall'articolo 10, comma 2, e dall'articolo 17, comma 7;
  • Riduzione in caso di ottenimento di contributi in conto capitale;
  • Riduzione per l'utilizzo di componenti rigenerati ai sensi del comma 11, nella misura indicata nello stesso comma 11;
  • Riduzione per mancato rispetto dei tempi massimi di avvio ai sensi dell'articolo 10, comma 3;
  • 50% in caso di trasferimenti a terzi di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 14, comma 7.

Nel dettaglio, il GSE opera in questo modo:

  • Per impianti con P <250 kW, il GSE prevede, laddove richiesto, il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, fornendo la tariffa onnicomprensiva per la produzione netta immessa in rete.
  • Per altri impianti, il GSE calcola la componente incentivante e, se il valore è positivo, eroga gli importi con riferimento alla produzione netta immessa in rete. Nel caso in cui il valore sia negativo, il GSE provvede alla compensazione o richiede la restituzione degli importi relativi al soggetto. In tutti i casi, l'energia prodotta da questi impianti rimane nella disponibilità del produttore.
  • Per impianti con P <250 kW è possibile scegliere uno dei due sistemi e passare da uno all'altro non più di due volte durante l'intero periodo incentivante.

 

E per i nuovi impianti?

In questo caso si aprono tre scenari particolari:

  1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva
    Per tutti gli impianti con potenza fino a 100 kW (tariffa onnicomprensiva), il GSE riconosce la tariffa incentivante onnicomprensiva (To), determinata con una formula specifica (To = Tb + Pr; dove Tb = tariffa base incentivante derivata dalle tabelle, Pr = importo totale di eventuali premi cui ha diritto l'impianto). Inoltre, per tutti gli impianti appartenenti al gruppo A-2 delle tabelle tariffarie, viene applicato un premio aggiuntivo di €12/MWh.

  2. Altri impianti
    Per altri impianti, il GSE procede ad applicare l'incentivo sulla base della formula Inuovo = Tb + Pr + Pz (Tb = tariffa base incentivante ottenuta per ogni fonte e tipologia di impianto ridotta della percentuale aggiudicata nella procedura d'asta o di registro a cui l'impianto ha partecipato con esito positivo, Pr = importo di eventuali premi, Pz = prezzo di zona orario dell'area in cui l'energia prodotta viene immessa in rete).

  3. Impianti con riconoscimento o attribuzione del contributo in conto capitale
    In questi casi particolari la tariffa viene ricalcolata nel valore Tb, che viene assegnato come segue: Tbr = Tb * (1-R). Tb = tariffa base incentivante ottenuta per ciascuna fonte e tipologia di impianto ridotta della percentuale aggiudicata nella procedura d'asta o di registro cui l'impianto ha partecipato con esito positivo; R = parametro variabile linearmente tra 0 e 0,26 (valore relativo a un contributo in conto capitale del 40%).

 

Qual è la documentazione da inviare al GSE?

Per poter usufruire degli incentivi, è necessario inviare una specifica documentazione al GSE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva. La documentazione deve essere inviata al GSE tramite i modelli appropriati, tutti attraverso il sito ufficiale dell'ente. I documenti sono:

  1. Copia della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 3.
  2. Documentazione necessaria a dimostrare il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità di cui ai Titoli II (registri) e III (aste).
  3. Documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta e di iscrizione al registro.

 

I vantaggi di una ESCo

Il Decreto FER consentirà ai nuovi impianti fotovoltaici o a quelli già installati di accedere a interessanti sconti. Se la tua azienda non si è ancora dotata di un impianto fotovoltaico, ti starai sicuramente informando. Oggi esistono molte aziende che ti permettono di dotarti di un impianto fotovoltaico, sfruttando tutto il potenziale di questa tecnologia (che oggi è sempre più avanzata). Ma dovresti sapere che non tutte le aziende di questo tipo sono uguali. Oggi affidarsi a un’azienda che progetta e installa un impianto fotovoltaico per la tua azienda non è più sufficiente. Ecco perché dovresti rivolgerti a una ESCo per il tuo nuovo modulo fotovoltaico.

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