Finalmente il Superbonus ha raggiunto la sua stesura definitiva dopo le ultime modifiche introdotte in Commissione Bilancio alla Camera.
Ieri mattina, il DDL di conversione del decreto Rilancio fu sottoposto all’esame della Camera e – anche se ultime notizie puntano ad un possibile ritorno in commissione per alcuni emendamenti senza copertura – il Governo è intenzionato a porre la fiducia per far licenziare da Montecitorio il provvedimento entro domani, mercoledì 8 luglio e poi mandare il DDL al Senato per la sua conversione, entro il termine fissato del 18 luglio.
Nuovi ritocchi alla maxi-detrazione del 110% sull’edilizia sono dunque ormai altamente improbabili.
Secondo quanto riportato l’eventuale revisione in commissione rimirerebbe alla sospensione dei mutui delle Regioni a statuto speciale e il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno e nelle Regioni colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.
Possiamo quindi fare il punto su come sarà la ambita misura e come cambia nella sua stesura, probabilmente, definitiva.
Estensione solo per Iacp
Nella versione finale, la detrazione fiscale del 110% in 5 anni per alcuni interventi di efficienza energetica e lavori antisismici sugli edifici vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Non c’è stata dunque l’attesa estensione, salvo che per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) per i quali il temine è il 30 giugno 2022.
Sì a seconde case e Terzo settore
Una novità rispetto alla misura al momento in vigore è l’estensione alle seconde case, salvo quelle “di lusso”: escluse A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli). Per le persone fisiche il bonus si potrà comunque usare per un numero massimo di due unità immobiliari.
Altra aggiunta è quella, nell’elenco dei beneficiari, degli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.
Entrano biomasse, solare termico, teleriscaldamento e cambiano i massimali
Un cambiamento in arrivo con la versione finale contempla maggiori massimali di spesa per i lavori di coibentazione, che ora possono interessare anche le superfici oblique, dunque i tetti e cita le case a schiera.
La spesa massima ammessa è di 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le villette a schiera, 40.000 € per unità immobiliare in edifici composti da due a otto unità; 30.000 € moltiplicati per unità immobiliari nei condomini più grandi.
Cambiano anche gli interventi ammessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione: entrano gli impianti solari termici e quelli a biomassa, questi ultimi solo in interventi su singole unità immobiliari e solo se con tecnologia a cinque stelle e in aree non metanizzate di Comuni non interessati da procedure d’infrazione.
Sia per interventi su parti comuni che su singole abitazioni si potrà invece usufruire della maxi-detrazione per l’allaccio al teleriscaldamento, ma solo in Comuni montani non sottoposti a procedura di infrazione per la qualità dell’aria.
Ugualmente per interventi sul riscaldamento cambiano i massimali di spesa: per i lavori su parti comuni la spesa massima è 20.000 euro a unità immobiliare per edifici con fino a otto unità, 15.000 € per unità immobiliare se ce ne sono più di otto, e 30.000 € per abitazioni singole.
Anche sistemi di monitoraggi antisismico e demolizione ricostruzione
Il nuovo comma 4-bis estende la detrazione per i lavori antisimici anche alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.
Nel rispetto dei massimali stabiliti, sono ammessi alla detrazione perfino gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Obbligatorio il salto delle 2 classi, interventi “comma 1” non sempre indispensabili
Resta per accedere al bonus il requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, se non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Come sappiamo, per avere il 110% sugli interventi “secondari” (come fotovoltaico, serramenti, ecc.) bisogna che questi siano realizzati assieme ai lavori “importanti” citati nel comma 1 della legge (articolo 119 del decreto), ossia lavori di isolamento sulle superfici opache o sostituzione dell’impianto di climatizzazione.
La nuova versione introduce per un’eccezione: qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “importanti”.
Comunità dell’energia e dell’autoconsumo collettivo
La nuova stesura tiene conto anche delle situazioni in cui si ha a che fare con comunità energetica o autoconsumo collettivo, specie per gli impianti fotovoltaici.
A riguardo ci sono modifiche al comma 7: la detrazione, vi si legge, è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non autoconsumata in sito “ovvero non condivisa per l’autoconsumo” e non è cumulabile con altri incentivi, mentre il nuovo comma 16-bis stabilisce che l’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo (articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.