L’agevolazione, approvata il 13 maggio, consiste in una detrazione fiscale al 110% spalmata in 5 anni oppure in uno sconto in fattura con cessione del credito a banche, intermediari finanziari o anche all’impresa che realizzerà i lavori.
Dal 1. Luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sarà possibile usufruire delle agevolazioni chiamate ecobonus e sismabonus al 110% per tutti i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico di condomini e singole unità familiari (adibite a prima casa), tra i quali:
- Interventi per l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (anche abbinati ad impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, pompe di calore, ecc.). La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Con gli interventi si dovrà raggiungere un’efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013.
- Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (anche abbinati ad impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, pompe di calore, ecc.). La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
L’aliquota del 110% sarà applicabile quindi anche per le installazioni di impianti solari fotovoltaici con un tetto di spesa di 48.000 euro (2.400 euro per kW di potenza nominale) sarà possibile integrare anche sistemi d’accumulo (fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo). L’installazione dovrà essere eseguita in congiunta con almeno uno dei tre interventi sopra elencati.
Agevolate anche le installazioni di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempre in congiunta con almeno uno dei tre interventi sopra elencati.
Impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica
La spesa massima per gli impianti fotovoltaici che usufruiscono della misura di detrazione 110% è fissata in 48.000 € con un costo massimo per kW di 2.400 € che scende a 1.600 € nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia. Anche lo stesso limite di spesa è previsto per l’installazione di sistemi di accumulo, con un costo unitario minore di 1.000 €/kWh.
Art. 128-ter Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile
Cosa è possibile?
Per gli impianti solari fotovoltaici, per i sistemi di accumulo di energia e per le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici è possibile:
- un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
- la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Tale duplice possibilità è prevista anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche e recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti.
Sconto in fattura o la cessione del credito
Lo sconto in fattura o la cessione del credito si applicano agli interventi realizzati nel 2020 e nel 2021.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
A chi spetta l’ecobonus?
Possono usufruire del bonus tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare:
- I condomini
- Le persone fisiche
- Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti con le stesse finalità sociali
- Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Un’importante occasione questa, per far ripartire l’economia dopo la crisi del coronavirus. Il decreto porterà un’iniezione di capitale pari a 7 Miliardi di euro, incentivando così la transizione energetica in Italia.