Lo sfruttamento dell’energia da fonti rinnovabili non sarà più ad appannaggio esclusivo dei titolari degli impianti, ma potrà essere condiviso. È quanto sancisce una Direttiva Europea che, di fatto, apre la strada per la nascita di comunità energetiche indipendenti.
Potrebbe essere l’inizio di una vera rivoluzione: ora anche chi non è proprietario di un impianto fotovoltaico potrà comunque sfruttarne l’energia solare. Potrà anche sembrare strano ma finora, in Italia, l’elettricità prodotta da un impianto fotovoltaico poteva essere sfruttata esclusivamente dal proprietario dell’impianto stesso, oppure venduta e messa in rete. Ora, una nuova normativa sta per cambiare le carte in tavola.
La risposta alla domanda: “come potrebbe qualcuno utilizzare l’energia solare senza avere un impianto?” in realtà è molto semplice, ma occorre innanzitutto fare chiarezza su quelle che sono le dinamiche di un settore abbastanza complesso.
Fino a ora l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico poteva essere utilizzata esclusivamente dal titolare dell’impianto stesso, oppure venduta e messa in rete. Due anni fa è stata emanata una Direttiva Europea (in attuazione in Italia in questi giorni) la quale prevede che l’energia solare prodotta da sistemi terzi possa essere utilizzata da ciascun individuo per i propri consumi domestici. L’esempio più semplice è il caso dei condomini: ora ogni complesso potrà essere dotato di un impianto fotovoltaico da cui tutti i condomini potranno attingere, dando vita a quella che può essere definita a tutti gli effetti una comunità energetica.
Comunità Energetiche
Negli ultimi mesi abbiamo sentito spesso parlare di comunità energetiche. Il Decreto Milleproroghe ha introdotto quanto già previsto nella Direttiva EU RED II del 2018 riguardo l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili; tuttavia, riguardo la loro applicabilità ed il quadro normativo che dovrebbe regolarle abbiamo solo ipotesi. Partiamo quindi dal principio e proviamo a dare una definizione a questo nuovo modello energetico che rappresenta un esempio virtuoso per la promozione delle fonti rinnovabili e la diffusione degli impianti di autoproduzione.
CER o CEC?
Le organizzazioni collettive, la cui finalità è la produzione e la vendita di energia elettrica, esistono da oltre un secolo in Italia e in Europa.
Al momento esistono due normative vigenti:
- CER o Comunità di Energia Rinnovabile, definita dalla direttiva RED II;
- CEC o Comunità Energetica dei Cittadini, regolata dalla direttiva sul mercato elettrico.
Cosa sono le Comunità di Energia Rinnovabile (CER)?
Per comunità di energia rinnovabile si intende un soggetto giuridico che aderisce in maniera aperta e volontaria. È un soggetto autonomo e controllato da azionisti o membri situati in prossimità dell’impianto di produzione di energia rinnovabile. Gli azionisti o membri possono essere persone fisiche, PMI o autorità locali tra i quali si collocano anche le amministrazioni comunali. Obiettivo delle CER è quello di fornire benefici ambientali economici e sociali ai soggetti che partecipano alla comunità e alle aree in cui questi operano.
Che cos’è l’autoconsumo collettivo?
Per autoconsumo collettivo si intende un gruppo di cittadini o abitanti dello stesso condominio che consumano, immagazzinano e producono energia rinnovabile, andando così a risparmiare sulla bolletta.
A quale riferimento normativo rispondono le Comunità di Energia Rinnovabile (CER)?
Il punto di partenza è la direttiva RED II (Renewable Energy Directive II) del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili. In Italia, la normativa di riferimento è presente nel Milleproroghe (Art. 42bis). Si prevede infatti l’avvio di una fase “pilota” nella quale sarà possibile installare impianti di autoproduzione di piccola taglia (massimo 200 kW).
La palla è passata ora in mano all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), che dovrà adottare e definire i provvedimenti necessari per l’attuazione nel minor tempo possibile delle Comunità Energetiche.
Il documento, pubblicato da ARERA, consegna una prima visione delle modalità di regolamentazione, prendendo in riferimento: misura dell’energia condivisa, benefici per la rete elettrica, monitoraggio di sistema, partecipazione dei comuni e della pubblica amministrazione.
L’Autorità rende noto che l’approccio interpretativo prescelto è quello che consente di conciliare il disegno nazionale (DL Milleproroghe) e quello comunitario (RED II).
Parlando di autoconsumo, l’energia condivisa dalle comunità energetiche non può essere considerata autoconsumata, anche se la particolare conformazione delle CER lascia lo spazio per poter considerare l’energia condivisa a tale livello in energia autoconsumata.
Per la realizzazione dei nuovi modelli, è necessaria l’installazione di nuovi impianti la cui titolarità può anche appartenere a soggetti terzi, rispetto a chi partecipa alle nuove aggregazioni.
Nel caso delle reti elettriche, sia nel caso di autoconsumatori, sia nel caso di comunità energetiche, non verranno realizzate nuove reti, diverse da quelle al momento consentite.
Il modello di regolazione proposto è quello virtuale, che consiste nel continuare ad applicare la regolazione vigente, ricevendo, dal GSE, gli importi delle componenti tariffarie spettanti in relazione all’energia oggetto di autoconsumo o consumo collettivo.
Nell’attuazione in Italia delle direttive europee e nazionali, sarebbe utile creare un unico modello andando ad integrare i due al momento esistenti, prendendo il buono dall’uno e dell’altro.
Quale vettore? Fonti rinnovabili o fossili?
Sicuramente rinnovabili, in modo da poter incontrare al più presto gli obiettivi comunitari di decarbonizzazione.
Partecipazione alle comunità?
Anche qui sarebbe da scegliere di nuovo il modello CER, in quanto concede la partecipazione a singole persone, autorità locali, micro, mini e medie imprese, compresi i consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, mentre le CEC accetta qualunque soggetto, anche un’impresa di grandi dimensioni, e non prevede misure di inclusione per i consumatori in difficoltà.
Proprietà degli impianti e della rete?
In questo caso sembrano preferibili le soluzioni della CEC, secondo la quale spetta agli Stati membri stabilire chi ha il diritto di possedere e gestire reti in maniera autonoma, mentre nelle CER sono i soggetti stessi a dover sviluppare e possedere gli impianti.