La pubblicazione in Gazzetta numero 34 del 2020 del DL Rilancio ci ha portato un testo ufficiale; anche se potrebbe essere ritoccata nel passaggio alle Camere per la conversione in legge che dovrà arrivare entro il 18 luglio prossimo.
Il Superbonus è la nuova detrazione fiscale al 110% per interventi di efficienza energetica e antisismici. A cosa consiste?
Le novità rispetto alla bozza
Rispetto al testo entrato in Consiglio dei Ministri, la versione pubblicata in Gazzetta ha due novità:
- si apre la possibilità di accedere all’incentivo maggiorato anche a unità immobiliari che non sono abitazione principale, se sono in un condominio.
- Superbonus per lavori antisismici è espressamente riconosciuto anche per interventi su edifici in zona sismica 3 (prima c’era solo un’esclusione per la zona 4).
La misura: per chi e come
La nuova detrazione al 110% introdotta con l’articolo 119 del DL vale per interventi realizzati dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Il relativo credito sarà cedibile senza limite, anche alle banche. Inoltre, offre la possibilità di ottenerlo come sconto in fattura. L’erogazione, invece, è stata fissata in 5 anni contro i 10 attuali.
La misura verrà applicata alle persone fisiche (non nell’esercizio di imprese, arti o professioni) oltre che ai condomini e agli IACP e alle cooperative di abitazione.
Per gli interventi di efficienza energetica, il Superbonus vale solo per lavori su edifici adibiti ad abitazione principale (sembrano dunque ammesse le seconde case se sono unità immobiliari in condominio).
Gli interventi ammessi
Il “nucleo forte” dei lavori ammessi alla nuova detrazione potenziata è costituto da isolamento termico dell’involucro, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e interventi antisismici.
Sia fotovoltaico e batterie come tutti gli altri interventi che attualmente accedono all’ecobonus per l’efficienza energetica, hanno diritto allo sgravio del 110% solo se abbinati a interventi delle tipologie citate: isolamento termico, sostituzione del sistema di climatizzazione o adeguamenti antisismici.
Le colonnine per la ricarica di mezzi elettrici sono invece incentivate con Superbonus solo se abbinate a isolamento e sostituzione climatizzazione: non basta dunque fare interventi antisismici.
Per gli interventi antisismici ammessi al Superbonus. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, su questa c’è una detrazione al 90%. Non hanno diritto al Superbonus i lavori in zona sismica 4, la meno pericolosa.
Requisiti energetici
Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile. Questo va dimostrato con attestato di prestazione energetica (APE) ante e post-intervento, (rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata).
Tutti gli interventi di efficienza energetica incentivati devono poi rispettare dei requisiti minimi.
Condizioni e limiti di spesa per isolamento e sistemi di climatizzazione
Gli interventi di isolamento termico ammessi – e che, come la sostituzione dell’impianto di climatizzazione e gli adeguamenti antisismici, danno diritto alla detrazione al 110% anche per altri lavori – devono riguardare superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
La spesa ammissibile è di 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017).
La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, come detto, è ammessa sia per parti comuni degli edifici, che per edifici unifamiliari.
Nel primo caso (parti comuni) bisogna sostituire il sistema con impianti centralizzati; in entrambe le ipotesi, il limite di spesa è di 30.000 euro per unità immobiliare e il sistema va rimpiazzato da apparecchi per climatizzazione e ACS con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Per gli altri interventi di efficienza energetica che oggi godono dell’ecobonus, i limiti di spesa restano quelli previsti dalla legge vigente.
Limiti e condizioni per il fotovoltaico
Per il fotovoltaico e le batterie, lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, (compresi i fondi di garanzia e di rotazione) e la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito.
Il limite di spesa per FV e batterie è di 48mila euro complessivi. Per i sistemi di storage da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo, mentre per il fotovoltaico i massimali sono diversi a seconda dei casi: per le installazioni su edifici esistenti il limite è a 2.400 €/kW di potenza, mentre scende a 1.600 €/kW in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica.